Partita Iva e Terzo settore: indicazioni e strumenti

Dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita Iva: questo tipo di attività, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Quando si parla di enti associativi si fa riferimento in particolare alle associazioni di promozione sociale (Aps), agli altri enti del Terzo settore (Ets) in forma associativa, alle associazioni “generiche” ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir – dpr 917 del 1986), alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), etc. Le associazioni Onlus sono attualmente escluse da questa novità.

Quali sono le associazioni escluse dall’obbligo?

Sono escluse dall’obbligo di aprire partiva Iva le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini Iva. Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente entrate tipicamente istituzionali quali, ad esempio: quote associative, erogazioni liberali (donazioni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo, e che non incassano quindi alcuna somma di denaro derivante dallo svolgimento di attività di natura commerciale nei confronti dei propri associati o di terzi (prestazioni di servizi o cessione di beni). Per tali associazioni non cambia nulla e anche dopo il 1° gennaio 2025 possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.

ENTI ASSOCIATIVI E IVA

Le novità normative sull’Iva: panoramica delle modifiche legislative

Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972), riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

In sintesi, nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, considerando l’ente un soggetto estraneo a una “filiera” di produzione e di conseguenza escluso tout court dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Con la nuova formulazione, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell’imposta in relazione alla particolare natura dell’attività o dell’ente che la realizza) o imponibili (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell’imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all’attività svolta).

Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il “prima” e il “dopo” relativo alla attività di somministrazione di bevande svoltedalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno:

  • Prima” della modifica dell’art. 4, l’attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’Iva e delle sue applicazioni).
  • Dopo” la modifica, l’attività è considerata rilevante ai fini Iva e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’Iva sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.

COSA È LA PARTITA IVA

Codice fiscale e partita Iva: le differenze

Il codice fiscale è un codice univoco assegnato in Italia a ogni persona fisica o giuridica nel momento in cui nasce (o si costituisce). È utilizzato per identificare il soggetto nei rapporti che intratterrà con la pubblica amministrazione e altre istituzioni per tutta la propria esistenza. Il codice fiscale di un ente non cambia mai nella sua composizione numerica. Possono invece essere modificati i dati ad esso collegati, quali la denominazione sociale, la sede o il nominativo del rappresentante legale. Queste variazioni vanno sempre comunicate all’Agenzia delle entrate.

La partita Iva è anch’essa un codice che, però, deve essere richiesto da persone fisiche o giuridiche qualora queste ricevano, in modo non occasionale, entrate, derivanti da attività che si concretizzano nello scambio di beni o servizi dietro corrispettivo, e che sono rilevanti (esenti e/o imponibili) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva è, infatti, un’imposta che si applica al consumo di beni o di servizi).

La partita Iva è composta da 11 numeri:

  • i primi 7 collegano la partita Iva al contribuente che ne è titolare;
  • i successivi 3 corrispondono al codice identificativo dell’Ufficio delle entrate competente per territorio rispetto la sede dell’associazione;
  • l’ultimo numero ha una funzione di controllo.

Si tratta di una sequenza numerica fondamentale in ottica tributaria perché utile ad identificare non solo il titolare dell’attività ma anche la posizione fiscale.

Il numero di partita Iva non necessariamente corrisponde al codice fiscale dell’associazione. Il numero è diverso se la partita Iva è aperta successivamente e non contestualmente al codice fiscale. È importante essere consapevoli di quando utilizzare il primo e quando invece il secondo (ad esempio ai fini del 5 per mille o delle erogazioni liberali si utilizza solamente il codice fiscale dell’ente).

L’IVA IN PRATICA

Come aprire la partita Iva

Per aprire una partita Iva è necessario compilare il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva  per soggetti diversi dalle persone fisiche) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

  • tramite pec specificando nell’oggetto “Dichiarazione di inizio attività”. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L’attribuzione della partita Iva verrà comunicata all’indirizzo pec che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta;
  • di persona (o tramite persona munita di delega) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate prenotando un appuntamento sul sito dell’Agenzia tramite la funzionalità “Prenota un appuntamento”;
  • tramite raccomandata, allegando la copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

È possibile (in autonomia o attraverso un intermediario delegato) predisporre il modello AA7/10 tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e poi inviarlo direttamente tramite un apposito servizio web. Per ulteriori dettagli consultare la pagina dedicata al “software di compilazione” nel sito dell’Agenzia.

Si ricorda alle associazioni che intendano optare per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 che, al momento dell’apertura della partita Iva, va fatta relativa comunicazione (via raccomandata/pec) alla Agenzia Siae competente per territorio. In relazione a ciò, è possibile utilizzare il fac-simile di comunicazione scaricabile a questo link.

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