Finalmente attiva la funzione “volontari” sul RAS
Dottore Commercialista in Roma
21 Novembre 2024
sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività sportive è attiva da qualche giorno la funzione che permette alle a.s.d. e alle s.s.d. di comunicare i nominativi dei volontari e l’importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario. Di seguito la descrizione della procedura da seguire
Il Dipartimento dello Sport il 14 novembre scorso ha rilasciato all’interno della sezione Lavoro Sportivo il nuovo modulo Volontari che consentirà agli enti dell’ordinamento sportivo che hanno riconosciuto rimborsi forfettari per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi di adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021.
La norma obbliga gli enti eroganti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nell’apposita sezione “Volontari”, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
La piattaforma informatica è disponibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu. Gli utenti abilitati possono accedere tramite le credenziali in loro possesso.
All’interno della sezione Lavoro sportivo è possibile accedere al modulo Volontari
Digitando su “Volontari” si apre la seguente maschera:
Selezionando “Nuovo volontario” sarà possibile inserire tutti i dati oggetto di comunicazione.
DATI ANAGRAFICI
Il modulo permette di inserire il codice fiscale del volontario.
Si ricorda che il volontario non deve essere necessariamente tesserato.
Se si digita il codice fiscale di un soggetto tesserato la procedura riporterà tutti i dati già presente nella piattaforma.
Nel caso in cui invece il volontario non fosse tesserato si potrà, premendo il tasto “Nuovo” inserire i dati anagrafici:
Digitando il codice “Verifica” si apre una nuova maschera che consente di creare la nuova anagrafica
Se si trattasse di volontario con cittadinanza estera, senza codice fiscale italiano, sarà necessario inserire una serie di informazioni quali: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità.
DATI RELATIVI AL RIMBORSO FORFETTARIO
Una volta inseriti i dati anagrafici del volontario, si dovranno inserire i dati relativi al rimborso delle spese forfettarie.
Il primo dato che viene richiesto è l’Organismo sportivo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo; si tratta di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, Coni, Cip e della società Sport e salute S.p.a.
Art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021: Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Riguardo al codice dell’attività svolta dal volontario si deve trattare di attività:
- precedentemente trasmessa al Registro dall’Organismo Sportivo,
- inserita dall’Ente sportivo dilettantistico e poi validata dall’Organismo Sportivo di affiliazione.
Si evidenzia che le asd/ssd non sono autonome nel “registrare” la manifestazione, ma occorre necessariamente il passaggio di validazione e caricamento dell’ente.
ATTENZIONE: Si fa riferimento all’evento/manifestazione riconosciuto/a, non all’attività (mansione) svolta dal volontario.
DOVE REPERIRE IL CODICE ATTIVITA’?
L’evento o la manifestazione (sportiva, formativa o didattica) può essere organizzato/a:
- dagli Enti affilianti, in questo caso le attività vengono inserite nel Registro senza ulteriori formalità (esempio campionati);
- dalle ASD/SSD, in questo caso le attività vengono inserite dall’Ente sportivo dilettantistico e poi validate dall’organismo sportivo di affiliazione
Il codice dell’attività può essere reperito nella sezione “Attività/Elenco attività” dell’Organismo Sportivo affiliante oppure nella cartella “Attività” della ASD/SSD.
Esempio di attività reperite nella cartella “Attività” della ASD/SSD
Oppure
Gli altri dati da compilare sono:
- la data di inizio dell’attività/evento svolta dal volontario;
- l’importo del rimborso a forfait riconosciuto per l’attività indicata
L’importo del compenso dovrà necessariamente essere maggiore di zero e non superiore a € 400,00.
Si ricorda che il limite mensile è soggettivo o “per testa”: ciascun volontario, quindi, non può maturare più di € 400,00 mensili.
Attenzione! Si fa riferimento alla data dell’evento/manifestazione, non alla data di pagamento del rimborso forfettario di spese. Si applica quindi il principio di competenza.
Quando, invece, verrà chiesto al volontario l’autocertificazione dei rimborsi spese forfettari per verificare:
- il limite mensile dei 400,00 euro,
- il superamento della franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis D. Lgs. 36/2021) e fiscale (art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/2021)
si dovrà far riferimento ai rimborsi forfettari percepiti (principio di cassa).
Art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6.
In base ai principi (cassa e competenza) appena esposti si ritiene che il volontario possa percepire in un determinato mese una somma superiore a € 400,00 (esempio 500,00) purché si riferiscano a due eventi svolti in mesi diversi.
La norma, infatti, nel fissare il limite complessivo di 400 euro mensili fa riferimento alla singola manifestazione ed evento sportivo (“in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi”)
Esempio:
Il volontario partecipa nel mese di ottobre all’attività riconosciuta della FGI – codice 13642 con un rimborso forfettario di spese di € 300,00 e nel mese di novembre partecipa all’attività – codice 13644 con un rimborso forfettario di € 200,00. I due rimborsi (evento di ottobre e di novembre) vengono erogati al volontario nel mese di dicembre.
Una volta inseriti tutti i dati, premendo il tasto “verifica”, la piattaforma ne controllerà la congruenza e premendo successivamente il tasto verde “Salva” sarà completato l’inserimento.
Sarà possibile modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento.
TERMINE DI COMUNICAZIONE
Il termine per comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno è entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Probabilmente ci si riferisce, come per i giudici di gara, al trimestre solare.
Si ricorda che la disciplina del rimborso forfettario di spese sostenute dal volontario è entrata in vigore il 1° giugno 2024 (D.L. 71/2024 convertito, con modifiche, in legge L. 106/2024) ma, per applicarla abbiamo dovuto attendere che gli Organismi Sportivi affilianti individuassero con proprie delibere, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Di conseguenza è difficile che nel mese di giugno le ASD/SSD siano riuscite ad erogare i rimborsi forfettari di spese ai volontari. È probabile, invece, che gli enti sportivi dilettantistici abbiano iniziato ad erogare tali rimborsi nel corso del terzo trimestre.
Le scadenze per i rimborsi forfettari riconosciuti nell’anno 2024:
Trimestre | Scadenza |
Luglio-agosto- settembre 2024 | 31 ottobre 2024 |
Ottobre – novembre – dicembre 2024 | 31 gennaio 2025 |
L’implementazione del modulo “volontari” del Registro delle Attività Sportive dilettantistiche è stata rilasciata lunedì 11 novembre 2024, pertanto dopo la scadenza del 31 ottobre prevista per la comunicazione dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi forfettari di spese nel 3° trim. 2024.
Gli enti sportivi dilettantistici non hanno potuto adempiere a quest’obbligo di comunicazione per un oggettivo impedimento tecnico.
La “fine del mese successivo” potrebbe quindi avere come riferimento non il trimestre (luglio-agosto-settembre) ma la data del rilascio del modulo “Volontari” (14 novembre), si arriverebbe così al 31 dicembre 2024.
Tuttavia, in assenza di proroghe ufficiali, invitiamo gli enti sportivi dilettantistici a provvedere quanto prima alle comunicazioni dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi forfettari di spese nel 3° trim. 2024.
Per approfondire la disciplina dei volontari si rinvia ai contributi di Biancamaria Stivanello: Novità e conferme dalla conversione in legge del “d.l. Sport” e Il nuovo rimborso spese forfettario: a chi, quando e come si applica.