Volontari sportivi e rimborso forfettario: arriva la ‘sanatoria-salvagente’ e il colpo di spugna per le società

Una piccola-grande buona notizia per le società dilettantistiche del mondo del calcio nel dramma della nuova ‘Riforma dello Sport’ in vigore che sta attanagliando e complicando sempre più la vita e la sopravvivenza per i club. Definito e stabilito infatti il tetto di 400 Euro mensili a regime forfettario che le società potranno erogare a tutti i propri tesserati inquadrati e comunicati agli organi competenti, in qualità di ‘volontari’.

In sostanza, attraverso il Comunicato n° 117/A della Figc, le società potranno, in alternativa al ‘rimborso analitico’, ovvero quello documentato per ogni singola spesa dal richiedente e necessariamente tracciato dalla società, corrispondere fino ad un massimo di 400 Euro mensili a tutte quelle figure tesserate e inquadrate come ‘Volontari Sportivi’ che parteciperanno in qualsiasi modo al supporto per tutte le manifestazioni (campionati, tornei, amichevoli, allenamenti ecc…) ma anche ad eventi di didattica e formazione a cura della società.

RIMBORSO FORFETTARIO E VOLONTARI: COSA DICE IL COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A

• Visto l’art. 29 del Decreto Legislativo 36/21, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, che prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

• considerato che le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, come meglio di seguito specificato;

• atteso, altresì, che le prestazioni volontaristiche non possono prevedere l’erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza. Pertanto, l’attività del “volontario sportivo” è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere con il medesimo committente e il rimborso forfettario non rappresenta in alcun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi o indennità in favore del “volontario sportivo”;

• considerato, in particolare, che per i volontari con rimborso forfettario, il Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

La FIGC, le Leghe, l’AIC e l’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti e le società affiliatepotranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

1. gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare;

2. gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FIGC, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare, tornei e/o manifestazioni;

3. eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti;

4. eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest’ultima;

5. manifestazioni internazionali inserite nel calendario FIFA o UEFA e/o riconosciute dalla FIGC.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: CHI RIENTRA NELLA CATEGORIA VOLONTARIO

Possono essere volontari:

 tutti i soggetti tesserati di cui all’art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm (“elenco mansioni”), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell’AIC e dell’AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

 gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell’AIC e dell’AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività:

1. attività di formazione (docenze);

2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;

3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;

4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;

5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili. In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

RIMBORSO FORFETTARIO PREVISTO PER QUALI TIPOLOGIE DI SPESA?

Ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FIGC, di cui alla lettera A che precede, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla lettera B che precede, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo “volontario sportivo” e non all’ente erogante, per cui sarà cura di quest’ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario e al fine di evitare un inconsapevole superamento del limite mensile, acquisire dal volontario un’apposita autocertificazione attestante l’eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l’attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi).

Il rimborso forfettario è ammesso:

• per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;

• per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell’evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l’espletamento dell’attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.


ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Fermi restando i limiti di legge, l’entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell’entità del rimborso in questione.


OBBLIGO SOLO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell’art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l’importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.